Le banche sono responsabili nel caso di vendita ai clienti di titoli propri senza adeguate informazioni

4 Settembre 2017

Tribunale di Verona, sent. 25.03.2017 – responsabilità civile delle banche per danni cagionati al cliente

Con la sentenza in commento il Tribunale di Verona ha affermato la responsabilità dell’Istituto di credito nei confronti di una cliente alla quale aveva alienato azioni proprie non quotate in un mercato regolamentato senza fornirle informazioni complete ed esaustive circa il rischio di liquidità dei predetti titoli violando, così, la Comunicazione Consob del marzo 2009 (n. 9019104 del 02.03.2009).

Il Tribunale ha ricordato che, in base a quanto dettato dalla citata Comunicazione del 2009, l’intermediario finanziario è tenuto ad osservare precisi obblighi di trasparenza e correttezza nello svolgimento delle operazioni di distribuzione dei prodotti finanziari. In caso di violazione dei predetti obblighi non può che affermarsi la responsabilità dell’intermediario per i danni cagionati al cliente i quali ben possono quantificarsi in misura pari all’entità dell’investimento compiuto dal risparmiatore trattandosi, in sostanza, di titoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, risultano non negoziabili e, quindi, di fatto privi di valore.

 


Studio Legale Maurizio Ascione Ciccarelli – avvocato Verona – iscritto all’ ordine avvocati Verona