Il diritto al risarcimento di soci e terzi verso gli amministratori inadempienti

26 Agosto 2017

Tribunale di Bologna, sent. 3 febbraio 2017 – danni cagionati al socio e/o al terzo in conseguenza della condotta colposa o dolosa degli amministratori: rimedi

Il socio od il terzo che abbiano subito una lesione della propria sfera individuale a causa della condotta colposa o dolosa degli amministratori sono legittimati ad agire nei confronti di questi ultimi ai sensi dell’art. 2935 c.c. anche dopo il fallimento della società trattandosi di un’azione di natura aquiliana. Ai fini dell’esperibilità dell’azione è, tuttavia, necessario che il pregiudizio lamentato costituisca la diretta ed immediata conseguenza della mala gestione degli amministratori. Al contrario, laddove il danno riportato dal socio o dal terzo costituisca il riflesso del più ampio pregiudizio subito dall’ente o dal ceto creditorio a causa della condotta degli amministratori, il socio od il terzo non potranno ricorrere all’azione ex art. 2935 c.c., bensì a quella prevista ex art. 2476, comma 3, c.c..

 


Studio Legale Maurizio Ascione Ciccarelli – avvocato Verona – iscritto all’ ordine avvocati Verona