Limiti di sindacabilità delle scelte gestorie dell’amministratore

29 Agosto 2017

Cass. Civ. sent. 22 giugno 2017, n. 15470 – limiti alla non sindacabilità delle scelte di gestione compiute dall’amministratore (c.d. business judgment rule)

Con sentenza n. 15470/2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità di un ex amministratore di una società di capitali accusato, tra le altre, di aver concluso contratti del tutto inutili per la società con altre imprese.

L’ex amministratore, con il ricorso depositato in Cassazione, contestava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Giudice dell’Appello sostenendo che al giudice sia precluso il giudizio, in base ad una valutazione effettuata ex post, sul merito delle scelte economiche compiute dall’amministratore.

Con la sentenza qui in commento la Corte di Cassazione, pur ribadendo il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore (c.d. business judgment rule) ha, tuttavia, affermato la sindacabilità della condotta dell’amministratore qualora quest’ultimo, nell’adozione delle scelte contestate, non abbia agito con diligenza ovvero abbia omesso di adottare le cautele e le informazioni necessarie al fine di valutare preventivamente i rischi ad esse connessi. Tale condotta può, quindi, validamente essere fonte di responsabilità dell’amministratore ai sensi dell’art. 2932 c.c..

 


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