L’ex condomino risponde delle spese straordinarie deliberate al tempo in cui era proprietario

26 Agosto 2017

Cass. Civ. sent. 22 giugno 2017, n. 15547 – obbligo dell’ex condomino di contribuire alle spese condominiali per l’esecuzione di opere straordinarie deliberate in epoca precedente all’alienazione della sua proprietà (fattispecie antecedente la riforma attuata con L. n. 220/2012)

La delibera con cui l’assemblea condominiale abbia approvato l’esecuzione di opere straordinarie all’interno del condomino determina la nascita di un’obbligazione che vincola i condomini a contribuire alle relative spese anche laddove il riparto delle stesse venga approvato nel corso di un’assemblea successiva. Pertanto, il condomino che in seguito alla delibera di approvazione di lavori straordinari abbia alienato la propria unità abitativa resta in ogni caso vincolato al relativo obbligo di pagamento nonostante la delibera di approvazione del riparto sia stata adottata successivamente al trasferimento della sua proprietà.

Tale principio si ricava dall’art.  63, comma 2, disp. att. c.c. che, nella sua formulazione antecedente la riforma attuata con L. n. 220/2012 (applicabile al caso di specie ratione temporis), sanciva l’obbligo per chi subentrava nei diritti di un condomino di provvedere, in via solidale con quest’ultimo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.

Deve, invece, escludersi la possibilità di notificare all’ex condomino decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. in quanto tale norma può applicarsi soltanto nei confronti di chi possiede la qualità di condomino al momento dell’introduzione del giudizio monitorio.

 


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