L’assegno postdatato non è un mezzo anormale di pagamento revocabile

26 Agosto 2017

Cass. Civ. sent. 17 febbraio 2016, n. 3136 – assegno postdatato e revocatoria fallimentare

La Corte di Cassazione ha escluso l’assoggettabilità di un assegno postdatato all’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 L.F. in quanto esso non si configura quale mezzo anormale di pagamento. Nonostante la postdatazione, l’assegno mantiene infatti le caratteristiche proprie di un titolo di credito e costituisce mezzo di pagamento equivalente al denaro. La postdatazione non comporta, dunque, di per sé la nullità dell’assegno quanto piuttosto del relativo patto per contrarietà a norme imperative volte a tutelare la buona fede e la regolare circolazione dei titoli di credito e legittima il creditore ad esigerne l’immediato pagamento.

 


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